SCIVAC

Statuto

Statuto SCIVAC

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1

E' costituita l'Associazione "SOCIETA' CULTURALE ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA COMPAGNIA (S.C.I.V.A.C.)".

Art. 2

Essa ha sede in Cremona, Via Trecchi n.20.

Art. 3

L'Associazione è un'organizzazione non commerciale e senza scopi di lucro, che persegue finalità scientifiche e culturali, allo scopo di favorire l'educazione permanente dei membri e la loro qualificazione professionale con congressi, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, audiovisivi, ecc. nel settore degli animali da compagnia sia a livello nazionale e locale che internazionale, nonché di promuovere tutte le iniziative che possano contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli animali da compagnia. Il finanziamento delle attività di educazione continua e di aggiornamento, nelle sue diverse forme, si attua attraverso l’autofinanziamento, nonché il contributo degli associati e/o di enti pubblici e privati, sempre previa verifica di assenza di conflitto di interesse. Il finanziamento delle attività sociali si basa esclusivamente attraverso il contributo degli associati e/o di enti pubblici, nonché di soggetti privati, previa verifica di assenza di conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale. Per tutte le proposte di aggiornamento e per le attività di formazione svolte per i propri associati è prevista un’attività di verifica sia per quanto riguarda la tipologia che la qualità dell’offerta.

Art. 4

L’Associazione non svolge attività di tipo sindacale, ma si propone di promuovere iniziative che possano favorire e tutelare la considerazione pubblica della professione veterinaria in questo settore, nonché iniziative atte a tutelare la dignità e gli interessi del Medico Veterinario che opera sugli animali da compagnia. Per queste attività l’Associazione delega ANMVI, Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, alla quale essa è federata. L’Associazione non prevede tra i propri scopi esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo che per quelle indispensabili per svolgere l’attività di formazione continua dei propri associati.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5

Il patrimonio è costituito: a. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; b. da eventuali fondi di riserva costituiti anche con le eccedenze di bilancio; c.da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; Le entrate dell'Associazione sono costituite: a. dalle quote sociali; b. dall'utile derivante da organizzazione di manifestazioni e partecipazioni ad esse; c.da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 6

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

SOCI

Art. 7

I soci dell'Associazione si dividono in: - membri effettivi; - membri associati; - membri onorari. Sono membri effettivi, oltre ai membri fondatori che hanno stipulato l'atto costitutivo dell'Associazione e ai Past President, tutti i laureati in medicina veterinaria che ne facciano richiesta. Possono divenire membri associati gli studenti in medicina veterinaria. I membri associati non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive. Possono divenire membri onorari tutti coloro che si sono particolarmente distinti per l'attività scientifica nel settore degli animali da compagnia od hanno contribuito in maniera meritoria nei confronti dell'Associazione. I membri onorari non pagano quote associative o di partecipazione, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

Art. 8

Le domande di ammissione dei nuovi membri devono essere indirizzate alla Segreteria e il Consiglio Direttivo ha il diritto di ratificare o rifiutare insindacabilmente la richiesta di iscrizione. La quota associativa dovuta dai membri sarà determinata al termine di ogni anno sociale dal Consiglio Direttivo sulla base del consuntivo approvato. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo determinare tale quota in misura differenziata per le singole categorie di membri in base ai criteri che l'Assemblea stessa intenderà adottare. I versamenti delle quote associative non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato. Il versamento della quota non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 9

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità e indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

AMMINISTRAZIONE

Art. 10

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, veterinario libero professionista, un Presidente Senior, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. Al termine del mandato il Vicepresidente assume la carica di Presidente: il Presidente uscente rimane nel Consiglio Direttivo per la durata di quattro anni come Presidente Senior.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo si avvale della collaborazione di una Commissione Scientifica, composta da 5 membri tra i quali rientrano, di diritto, il Responsabile Scientifico di EV Soc Cons ARL e il Presidente di SCIVAC. I restanti membri e il Presidente della Commissione vengono nominati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione dopo l’elezione.

Art. 14

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Responsabile Scientifico di EV Soc Cons ARL, il Presidente del CDA di EV Soc Cons ARL e il Responsabile del Dipartimento Veterinario di EV Soc Cons ARL partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza avere diritto di voto. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria istituzionale dell’Associazione. L’Associazione delega EV Soc Cons ARL in via esclusiva per la gestione organizzativa, finanziaria ed economica di tutte le attività sviluppate, ideate e promosse dall’Associazione al fine del raggiungimento dei suoi scopi sociali. In caso di variazione statutaria che comportasse la modifica della suddetta clausola, questa variazione sarà applicata in ogni caso non prima di quattro anni dopo la fine del mandato del Consiglio Direttivo che ha ratificato la suddetta modifica.

Art. 16

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art. 17

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta, anche telematica, a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno. La comunicazione di convocazione verrà recapitata a tutti i soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'articolo 20 Codice Civile.

Art. 18

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 19

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di Associazione. Non sono ammesse le deleghe ad altro associato.

Art. 20

L'Assemblea è presieduta dal Presidente SCIVAC e in mancanza di questo dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo; in loro mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Art. 21

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano, salvo quanto previsto dal successivo articolo 23 del presente statuto e dall'art. 21 del Codice Civile, primo comma, anche per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e ciò in espressa deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art.21 del Codice Civile. Le Assemblee elettive nella parte relativa all'elezione del nuovo Consiglio sono condotte dalla Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale è costituita dai Past President SCIVAC e dalle cariche automatiche del Consiglio ovvero Presidente, Presidente Senior e Vicepresidente. Per la scelta della lista da proporre all'Assemblea Elettorale, la Commissione deve raggiungere una maggioranza significativa ovvero almeno i 2/3. Candidature eventuali proposte dai soci devono giungere al Presidente SCIVAC (tramite raccomandata) almeno trenta giorni prima dell'Assemblea Elettiva. La Commissione Elettorale, valutatane l'idoneità statutaria oltre che la regolare iscrizione alla società con assolvimento della quota sociale, le presenta all'Assemblea dopo averle integrate con la propria lista od in alternativa a questa. Le elezioni dei candidati si svolgono con votazione a scrutinio segreto, salvo diversa decisione proposta dal Presidente dell’Assemblea e da questa votata favorevolmente. Il Segretario ed il Tesoriere durano in carica al massimo tre mandati e qualora non entrino nei meccanismi automatici decadono.

ASSEMBLEE

Art. 22

La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore unico iscritto al Registro dei Revisori.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 23

Eventuali proposte di modifiche statutarie sono presentate dal CD in carica o da almeno 1/10 dei soci effettivi dell’anno in corso almeno un mese prima dell'Assemblea. Gli emendamenti proposti sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze previste dall'art. 21 del presente statuto.

SCIOGLIMENTO

Art. 24

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere richiesto da almeno due terzi dei membri effettivi ed è deliberato dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio eventualmente esistente è deliberata dall'Assemblea degli associati con la medesima maggioranza. L'Associazione ha comunque l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o per fini di pubblica utilità, salvo sia diversamente disposto dalla legge.

CONTROVERSIE

Art. 25

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza del Consiglio Direttivo. Per tutte le possibili controversie si elegge come competente in via esclusiva il Foro di Cremona.

Art. 26

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto troverà applicazione la disciplina stabilita dal Codice Civile per le persone giuridiche private.

Art. 27

La SCIVAC svolge le attività sociali in autonomia e indipendenza, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

I legali rappresentanti della SCIVAC e le cariche sociali devono rendere le dichiarazioni nelle forme e con le modalità previste dalla legge relativamente agli eventuali conflitti di interesse. È esclusa la retribuzione per le cariche sociali.

I legali rappresentanti, amministratori o promotori della SCIVAC devono rendere le dichiarazioni nelle forme con le modalità previste dalla legge relativamente ai requisiti richiesti di non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della società.

La SCIVAC si avvale di una propria Commissione Scientifica per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Sul sito web della SCIVAC, aggiornato costantemente, è d’obbligo la pubblicazione dell’attività scientifica nonché dei bilanci preventivi, dei consuntivi e di eventuali incarichi retribuiti.